Piano Formativo

REGOLAMENTO DEL PIANO FORMATIVO
ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina la struttura, l’organizzazione, le modalità di erogazione e i criteri di valutazione del Piano Formativo ISVIM, finalizzato allo sviluppo di competenze avanzate nell’ambito dell’Ingegneria Immobiliare.
  2. Il Regolamento si applica a tutte le attività formative erogate dall’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”).

Art. 2 – Finalità del Piano Formativo

  1. Il Piano Formativo ISVIM ha lo scopo di: a) promuovere la cultura della valutazione e valorizzazione scientifica degli immobili; b) fornire competenze tecniche, giuridiche, economiche e metodologiche; c) sviluppare capacità operative e decisionali nel settore immobiliare; d) definire standard formativi uniformi e verificabili; e) certificare competenze attraverso titoli registrati in blockchain.
  2. Il Piano Formativo è strutturato secondo criteri epistemologici propri dell’ISVIM.

Art. 3 – Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento si applica a: a) masterclass; b) corsi; c) webinar; d) seminari; e) laboratori; f) pubblicazioni e materiali didattici; g) esami e certificazioni; h) attività integrative e di aggiornamento.
  2. Ogni attività formativa è parte integrante del Piano Formativo ISVIM.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Discente: la persona fisica iscritta a un’attività formativa ISVIM. b) Docente: il professionista incaricato dell’erogazione dei contenuti formativi. c) Attività formativa: qualsiasi prodotto didattico erogato dall’ISVIM. d) CFS – Crediti Formativi Speciali: unità di misura del carico formativo, attribuiti secondo la Policy CFS. e) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto. f) Esame finale: prova valutativa necessaria per il rilascio del titolo. g) Blockchain: registro distribuito utilizzato per la certificazione dei titoli ISVIM. h) Elenco pubblico: registro consultabile contenente i titoli rilasciati dall’ISVIM o da enti accreditati.

TITOLO III – STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO

Art. 5 – Articolazione delle attività

  1. Il Piano Formativo ISVIM è articolato in: a) attività di base; b) attività avanzate; c) attività specialistiche; d) attività di aggiornamento continuo.
  2. Ogni attività è progettata secondo criteri di coerenza epistemologica e rigore scientifico.

Art. 6 – Durata delle attività

  1. La durata delle attività è definita nella scheda informativa di ciascun prodotto formativo.
  2. La durata è espressa in ore e corrisponde ai CFS attribuiti.

TITOLO IV – MATERIALI DIDATTICI

Art. 7 – Materiale didattico

  1. L’ISVIM fornisce ai discenti un corredo didattico completo, comprendente: a) dispense; b) schede tecniche; c) approfondimenti giuridici; d) esercitazioni; e) casi di studio; f) bibliografie ragionate; g) strumenti operativi.
  2. Il materiale didattico è parte integrante del percorso formativo ed è protetto da copyright.

TITOLO V – FREQUENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Obblighi del discente

  1. Il discente è tenuto a: a) partecipare alle attività formative; b) rispettare le indicazioni dei docenti; c) utilizzare correttamente i materiali; d) mantenere un comportamento conforme al Codice Etico ISVIM.
  2. La partecipazione può essere monitorata tramite strumenti digitali.

Art. 9 – Requisiti tecnici

  1. Il discente deve disporre dei requisiti tecnici necessari per la fruizione delle attività online.
  2. L’ISVIM non è responsabile per malfunzionamenti imputabili al dispositivo del discente.

TITOLO VI – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Art. 10 – Esami

  1. Ogni attività formativa prevede un esame finale, proporzionato alla tipologia del prodotto.
  2. L’esame può consistere in: a) test a risposta multipla; b) elaborati scritti; c) prove pratiche; d) discussioni orali.

Art. 11 – Rilascio dei titoli

  1. Il titolo ISVIM è rilasciato solo dopo il superamento dell’esame finale.
  2. I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza e non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.

Art. 12 – Registrazione in blockchain

  1. Ogni titolo è registrato in blockchain per garantirne autenticità e tracciabilità.
  2. La registrazione non comporta diffusione di dati personali eccedenti.

TITOLO VII – CREDITI FORMATIVI SPECIALI (CFS)

Art. 13 – Attribuzione dei CFS

  1. Ogni attività formativa attribuisce: a) 1 CFS per ogni ora frequentata; b) CFS aggiuntivi per ogni esame superato.
  2. I CFS sono disciplinati dalla Policy CFS ISVIM.

Art. 14 – Validità dei CFS

  1. I CFS hanno validità triennale.
  2. I CFS costituiscono requisito per l’accesso all’Esame Finale ISVIM.

TITOLO VIII – ESAME FINALE ISVIM

Art. 15 – Requisiti di accesso

  1. Possono accedere all’Esame Finale ISVIM i discenti che abbiano conseguito almeno 30 CFS all’anno per tre anni consecutivi.

Art. 16 – Struttura dell’Esame Finale

  1. L’Esame Finale si compone di: a) tesina, su tema proposto dal discente e approvato dall’ISVIM; b) prova a quesiti, erogata in due sessioni annue.
  2. La tesina è discussa in collegamento remoto davanti alla Commissione ISVIM.

Art. 17 – Titolo rilasciato

  1. Il superamento dell’Esame Finale comporta il rilascio del titolo:

IREP – Integrated Real Estate Engineering Practitioner

  1. Il titolo è registrato in blockchain e inserito nell’elenco pubblico.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Modifiche al Regolamento

  1. L’ISVIM può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.
  2. Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 19 – Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.