Policy C. F. S.

POLICY CREDITI FORMATIVI SPECIALI DELL’ISVIM

ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. La presente Policy disciplina la natura, l’attribuzione, la gestione, la validità e l’utilizzo dei Crediti Formativi Speciali (CFS) nell’ambito del Piano Formativo dell’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”).
  2. I CFS rappresentano l’unità di misura ufficiale del carico formativo e costituiscono requisito per l’accesso all’Esame Finale ISVIM.

Art. 2 – Finalità

  1. I CFS hanno lo scopo di: a) quantificare in modo uniforme e verificabile la partecipazione alle attività formative; b) certificare il percorso formativo del discente; c) garantire trasparenza e tracciabilità del progresso formativo; d) definire criteri oggettivi per l’accesso all’Esame Finale ISVIM; e) assicurare coerenza epistemologica e metodologica del sistema formativo.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per: a) CFS – Credito Formativo Speciale: unità di misura del carico formativo ISVIM. b) Discente: persona fisica iscritta a un’attività formativa ISVIM. c) Attività formativa: masterclass, corsi, webinar, seminari, laboratori, pubblicazioni e ogni altro prodotto didattico ISVIM. d) Esame finale: prova valutativa conclusiva di una singola attività formativa. e) Esame Finale ISVIM: prova complessiva per il rilascio del titolo IREP. f) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto. g) Blockchain: registro distribuito utilizzato per la certificazione dei titoli ISVIM.

TITOLO III – ATTRIBUZIONE DEI CFS

Art. 4 – Criteri generali

  1. I CFS sono attribuiti secondo criteri uniformi e verificabili.
  2. Ogni attività formativa ISVIM attribuisce: a) 1 CFS per ogni ora di formazione frequentata; b) CFS aggiuntivi per il superamento dell’esame finale.

Art. 5 – Frequenza

  1. La frequenza è rilevata tramite strumenti digitali o registri ufficiali.
  2. La mancata partecipazione, anche parziale, riduce proporzionalmente i CFS attribuiti.

Art. 6 – Esame finale

  1. Il superamento dell’esame finale attribuisce un numero di CFS aggiuntivi definito nella scheda dell’attività formativa.
  2. Il mancato superamento non attribuisce CFS aggiuntivi.

TITOLO IV – VALIDITÀ DEI CFS

Art. 7 – Durata

  1. I CFS hanno validità triennale dalla data di attribuzione.
  2. Decorso tale termine, i CFS non sono più computabili ai fini dell’Esame Finale ISVIM.

Art. 8 – Conservazione

  1. L’ISVIM conserva traccia dei CFS attribuiti tramite sistemi digitali certificati.
  2. Il discente può richiedere un estratto aggiornato dei propri CFS.

TITOLO V – UTILIZZO DEI CFS

Art. 9 – Accesso all’Esame Finale ISVIM

  1. Per accedere all’Esame Finale ISVIM, il discente deve aver conseguito almeno 30 CFS all’anno per tre anni consecutivi.
  2. L’ISVIM verifica il possesso dei requisiti prima dell’ammissione.

Art. 10 – Non convertibilità

  1. I CFS non sono convertibili in: a) crediti universitari; b) crediti professionali regolamentati; c) titoli di studio statali; d) abilitazioni professionali.
  2. I CFS sono validi esclusivamente nell’ambito del Piano Formativo ISVIM.

TITOLO VI – NATURA DEI TITOLI E LIMITAZIONI

Art. 11 – Natura privata dei titoli ISVIM

  1. I titoli rilasciati dall’ISVIM sono certificazioni private di competenza.
  2. Non costituiscono titoli di studio riconosciuti dallo Stato né abilitazioni professionali regolamentate.
  3. I CFS non conferiscono alcun valore giuridico esterno al sistema ISVIM.

Art. 12 – Registrazione in blockchain

  1. I titoli rilasciati a seguito dell’Esame Finale ISVIM sono registrati in blockchain.
  2. La registrazione non riguarda i CFS, ma esclusivamente il titolo finale.

TITOLO VII – REVOCHE, SOSPENSIONI E SANZIONI

Art. 13 – Revoca dei CFS

  1. L’ISVIM può revocare i CFS attribuiti in caso di: a) violazioni del Codice Etico ISVIM; b) comportamenti fraudolenti; c) falsificazione di dati; d) uso improprio dei materiali didattici; e) violazioni dei regolamenti ISVIM.
  2. La revoca può essere totale o parziale.

Art. 14 – Sospensione

  1. L’ISVIM può sospendere temporaneamente la validità dei CFS in caso di procedimenti disciplinari.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Modifiche alla Policy

  1. L’ISVIM può modificare la presente Policy in qualsiasi momento.
  2. Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 16 – Entrata in vigore

  1. La presente Policy entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.

 

POLICY CFS – CREDITI FORMATIVI SPECIALI

ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina la struttura, l’organizzazione, le modalità di erogazione e i criteri di valutazione del Piano Formativo ISVIM, finalizzato allo sviluppo di competenze avanzate nell’ambito dell’Ingegneria Immobiliare.
  2. Il Regolamento si applica a tutte le attività formative erogate dall’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”).

Art. 2 – Finalità del Piano Formativo

  1. Il Piano Formativo ISVIM ha lo scopo di: a) promuovere la cultura della valutazione e valorizzazione scientifica degli immobili; b) fornire competenze tecniche, giuridiche, economiche e metodologiche; c) sviluppare capacità operative e decisionali nel settore immobiliare; d) definire standard formativi uniformi e verificabili; e) certificare competenze attraverso titoli registrati in blockchain.
  2. Il Piano Formativo è strutturato secondo criteri epistemologici propri dell’ISVIM.

Art. 3 – Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento si applica a: a) masterclass; b) corsi; c) webinar; d) seminari; e) laboratori; f) pubblicazioni e materiali didattici; g) esami e certificazioni; h) attività integrative e di aggiornamento.
  2. Ogni attività formativa è parte integrante del Piano Formativo ISVIM.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Discente: la persona fisica iscritta a un’attività formativa ISVIM. b) Docente: il professionista incaricato dell’erogazione dei contenuti formativi. c) Attività formativa: qualsiasi prodotto didattico erogato dall’ISVIM. d) CFS – Crediti Formativi Speciali: unità di misura del carico formativo, attribuiti secondo la Policy CFS. e) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto. f) Esame finale: prova valutativa necessaria per il rilascio del titolo. g) Blockchain: registro distribuito utilizzato per la certificazione dei titoli ISVIM. h) Elenco pubblico: registro consultabile contenente i titoli rilasciati dall’ISVIM o da enti accreditati.

TITOLO III – STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO

Art. 5 – Articolazione delle attività

  1. Il Piano Formativo ISVIM è articolato in: a) attività di base; b) attività avanzate; c) attività specialistiche; d) attività di aggiornamento continuo.
  2. Ogni attività è progettata secondo criteri di coerenza epistemologica e rigore scientifico.

Art. 6 – Durata delle attività

  1. La durata delle attività è definita nella scheda informativa di ciascun prodotto formativo.
  2. La durata è espressa in ore e corrisponde ai CFS attribuiti.

TITOLO IV – MATERIALI DIDATTICI

Art. 7 – Materiale didattico

  1. L’ISVIM fornisce ai discenti un corredo didattico completo, comprendente: a) dispense; b) schede tecniche; c) approfondimenti giuridici; d) esercitazioni; e) casi di studio; f) bibliografie ragionate; g) strumenti operativi.
  2. Il materiale didattico è parte integrante del percorso formativo ed è protetto da copyright.

TITOLO V – FREQUENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Obblighi del discente

  1. Il discente è tenuto a: a) partecipare alle attività formative; b) rispettare le indicazioni dei docenti; c) utilizzare correttamente i materiali; d) mantenere un comportamento conforme al Codice Etico ISVIM.
  2. La partecipazione può essere monitorata tramite strumenti digitali.

Art. 9 – Requisiti tecnici

  1. Il discente deve disporre dei requisiti tecnici necessari per la fruizione delle attività online.
  2. L’ISVIM non è responsabile per malfunzionamenti imputabili al dispositivo del discente.

TITOLO VI – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Art. 10 – Esami

  1. Ogni attività formativa prevede un esame finale, proporzionato alla tipologia del prodotto.
  2. L’esame può consistere in: a) test a risposta multipla; b) elaborati scritti; c) prove pratiche; d) discussioni orali.

Art. 11 – Rilascio dei titoli

  1. Il titolo ISVIM è rilasciato solo dopo il superamento dell’esame finale.
  2. I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza e non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.

Art. 12 – Registrazione in blockchain

  1. Ogni titolo è registrato in blockchain per garantirne autenticità e tracciabilità.
  2. La registrazione non comporta diffusione di dati personali eccedenti.

TITOLO VII – CREDITI FORMATIVI SPECIALI (CFS)

Art. 13 – Attribuzione dei CFS

  1. Ogni attività formativa attribuisce: a) 1 CFS per ogni ora frequentata; b) CFS aggiuntivi per ogni esame superato.
  2. I CFS sono disciplinati dalla Policy CFS ISVIM.

Art. 14 – Validità dei CFS

  1. I CFS hanno validità triennale.
  2. I CFS costituiscono requisito per l’accesso all’Esame Finale ISVIM.

TITOLO VIII – ESAME FINALE ISVIM

Art. 15 – Requisiti di accesso

  1. Possono accedere all’Esame Finale ISVIM i discenti che abbiano conseguito almeno 30 CFS all’anno per tre anni consecutivi.

Art. 16 – Struttura dell’Esame Finale

  1. L’Esame Finale si compone di: a) tesina, su tema proposto dal discente e approvato dall’ISVIM; b) prova a quesiti, erogata in due sessioni annue.
  2. La tesina è discussa in collegamento remoto davanti alla Commissione ISVIM.

Art. 17 – Titolo rilasciato

  1. Il superamento dell’Esame Finale comporta il rilascio del titolo:

IREP – Integrated Real Estate Engineering Practitioner

  1. Il titolo è registrato in blockchain e inserito nell’elenco pubblico.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Modifiche al Regolamento

  1. L’ISVIM può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.
  2. Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 19 – Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.