Regolamento degli Esami
REGOLAMENTO DI CONDOTTA DEGLI ESAMI
ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
- Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e le condizioni di ammissione agli esami previsti dal Piano Formativo dell’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”).
- Il Regolamento si applica a tutte le prove valutative, incluse: a) esami finali delle singole attività formative; b) esami intermedi, ove previsti; c) Esame Finale ISVIM per il rilascio del titolo IREP – Integrated Real Estate Engineering Practitioner.
Art. 2 – Finalità
- Gli esami ISVIM hanno lo scopo di: a) verificare l’acquisizione delle competenze previste dal Piano Formativo; b) garantire standard valutativi uniformi e verificabili; c) certificare competenze attraverso titoli registrati in blockchain; d) assicurare trasparenza, equità e rigore metodologico.
TITOLO II – DEFINIZIONI
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Discente: la persona fisica iscritta a un’attività formativa ISVIM. b) Esame finale: prova valutativa conclusiva di una singola attività formativa. c) Esame Finale ISVIM: prova complessiva per il rilascio del titolo IREP. d) Commissione: organo valutativo nominato dall’ISVIM. e) Tesina: elaborato scritto presentato dal discente per l’Esame Finale ISVIM. f) Prova a quesiti: test strutturato con domande a risposta multipla. g) CFS: Crediti Formativi Speciali attribuiti secondo la Policy CFS ISVIM. h) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI
Art. 4 – Commissione d’esame
- La Commissione è composta da docenti ISVIM o esperti nominati dall’Istituto.
- La Commissione garantisce imparzialità, trasparenza e coerenza valutativa.
- Le decisioni della Commissione sono insindacabili.
Art. 5 – Convocazione degli esami
- Le date degli esami sono comunicate tramite il sito ISVIM o canali ufficiali.
- L’ISVIM può modificare date e modalità per esigenze organizzative o tecniche.
TITOLO IV – AMMISSIONE AGLI ESAMI
Art. 6 – Requisiti di ammissione agli esami delle singole attività
- Per essere ammesso all’esame finale di una singola attività formativa, il discente deve: a) aver frequentato l’attività secondo le modalità previste; b) aver adempiuto agli obblighi amministrativi; c) aver rispettato il Codice Etico ISVIM.
Art. 7 – Requisiti di ammissione all’Esame Finale ISVIM
- Possono accedere all’Esame Finale ISVIM i discenti che abbiano conseguito almeno 30 CFS all’anno per tre anni consecutivi.
- L’ammissione è subordinata alla presentazione della tesina.
TITOLO V – SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
Art. 8 – Modalità degli esami delle singole attività
- Gli esami possono consistere in: a) test a risposta multipla; b) elaborati scritti; c) prove pratiche; d) discussioni orali.
- Le modalità sono definite nella scheda informativa dell’attività formativa.
Art. 9 – Esame Finale ISVIM
- L’Esame Finale ISVIM si compone di: a) Tesina, su tema proposto dal discente e approvato dall’ISVIM; b) Prova a quesiti, erogata in due sessioni annue.
- La tesina è discussa in collegamento remoto davanti alla Commissione.
TITOLO VI – VALUTAZIONE
Art. 10 – Criteri di valutazione
- La valutazione si basa su: a) correttezza tecnica; b) rigore metodologico; c) capacità argomentativa; d) coerenza epistemologica; e) applicazione operativa delle competenze.
- La valutazione è espressa in forma di “superato/non superato”.
Art. 11 – Esito dell’esame
- L’esito è comunicato tramite canali ufficiali ISVIM.
- In caso di mancato superamento, il discente può ripetere l’esame secondo le modalità stabilite dall’ISVIM.
TITOLO VII – TITOLI E CERTIFICAZIONI
Art. 12 – Rilascio dei titoli
- Il titolo ISVIM è rilasciato solo dopo il superamento dell’esame finale.
- I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza e non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.
Art. 13 – Registrazione in blockchain
- Ogni titolo è registrato in blockchain per garantirne autenticità e tracciabilità.
- La registrazione non comporta diffusione di dati personali eccedenti.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 – Modifiche al Regolamento
- L’ISVIM può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.
- Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.
Art. 15 – Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.