Regolamento degli Esami

REGOLAMENTO DI CONDOTTA DEGLI ESAMI
ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e le condizioni di ammissione agli esami previsti dal Piano Formativo dell’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”).
  2. Il Regolamento si applica a tutte le prove valutative, incluse: a) esami finali delle singole attività formative; b) esami intermedi, ove previsti; c) Esame Finale ISVIM per il rilascio del titolo IREP – Integrated Real Estate Engineering Practitioner.

Art. 2 – Finalità

  1. Gli esami ISVIM hanno lo scopo di: a) verificare l’acquisizione delle competenze previste dal Piano Formativo; b) garantire standard valutativi uniformi e verificabili; c) certificare competenze attraverso titoli registrati in blockchain; d) assicurare trasparenza, equità e rigore metodologico.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Discente: la persona fisica iscritta a un’attività formativa ISVIM. b) Esame finale: prova valutativa conclusiva di una singola attività formativa. c) Esame Finale ISVIM: prova complessiva per il rilascio del titolo IREP. d) Commissione: organo valutativo nominato dall’ISVIM. e) Tesina: elaborato scritto presentato dal discente per l’Esame Finale ISVIM. f) Prova a quesiti: test strutturato con domande a risposta multipla. g) CFS: Crediti Formativi Speciali attribuiti secondo la Policy CFS ISVIM. h) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

Art. 4 – Commissione d’esame

  1. La Commissione è composta da docenti ISVIM o esperti nominati dall’Istituto.
  2. La Commissione garantisce imparzialità, trasparenza e coerenza valutativa.
  3. Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

Art. 5 – Convocazione degli esami

  1. Le date degli esami sono comunicate tramite il sito ISVIM o canali ufficiali.
  2. L’ISVIM può modificare date e modalità per esigenze organizzative o tecniche.

TITOLO IV – AMMISSIONE AGLI ESAMI

Art. 6 – Requisiti di ammissione agli esami delle singole attività

  1. Per essere ammesso all’esame finale di una singola attività formativa, il discente deve: a) aver frequentato l’attività secondo le modalità previste; b) aver adempiuto agli obblighi amministrativi; c) aver rispettato il Codice Etico ISVIM.

Art. 7 – Requisiti di ammissione all’Esame Finale ISVIM

  1. Possono accedere all’Esame Finale ISVIM i discenti che abbiano conseguito almeno 30 CFS all’anno per tre anni consecutivi.
  2. L’ammissione è subordinata alla presentazione della tesina.

TITOLO V – SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Art. 8 – Modalità degli esami delle singole attività

  1. Gli esami possono consistere in: a) test a risposta multipla; b) elaborati scritti; c) prove pratiche; d) discussioni orali.
  2. Le modalità sono definite nella scheda informativa dell’attività formativa.

Art. 9 – Esame Finale ISVIM

  1. L’Esame Finale ISVIM si compone di: a) Tesina, su tema proposto dal discente e approvato dall’ISVIM; b) Prova a quesiti, erogata in due sessioni annue.
  2. La tesina è discussa in collegamento remoto davanti alla Commissione.

TITOLO VI – VALUTAZIONE

Art. 10 – Criteri di valutazione

  1. La valutazione si basa su: a) correttezza tecnica; b) rigore metodologico; c) capacità argomentativa; d) coerenza epistemologica; e) applicazione operativa delle competenze.
  2. La valutazione è espressa in forma di “superato/non superato”.

Art. 11 – Esito dell’esame

  1. L’esito è comunicato tramite canali ufficiali ISVIM.
  2. In caso di mancato superamento, il discente può ripetere l’esame secondo le modalità stabilite dall’ISVIM.

TITOLO VII – TITOLI E CERTIFICAZIONI

Art. 12 – Rilascio dei titoli

  1. Il titolo ISVIM è rilasciato solo dopo il superamento dell’esame finale.
  2. I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza e non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.

Art. 13 – Registrazione in blockchain

  1. Ogni titolo è registrato in blockchain per garantirne autenticità e tracciabilità.
  2. La registrazione non comporta diffusione di dati personali eccedenti.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

  1. L’ISVIM può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.
  2. Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 15 – Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.