Policy Blockchain

POLICY BLOCKCHAIN ISVIM

ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. La presente Policy disciplina l’utilizzo della tecnologia blockchain da parte dell’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”) per la certificazione dei titoli rilasciati nell’ambito del Piano Formativo.
  2. La Policy definisce finalità, modalità operative, limiti, responsabilità e garanzie connesse alla registrazione dei titoli in blockchain.

Art. 2 – Finalità

  1. L’ISVIM utilizza la tecnologia blockchain per: a) garantire autenticità, tracciabilità e verificabilità dei titoli rilasciati; b) prevenire falsificazioni, alterazioni o duplicazioni non autorizzate; c) assicurare trasparenza e affidabilità del sistema di certificazione; d) tutelare l’identità e la reputazione dell’Istituto.
  2. La blockchain è utilizzata esclusivamente per finalità certificative e non comporta alcuna forma di profilazione o trattamento eccedente dei dati personali.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per: a) Blockchain: registro distribuito, immutabile e verificabile, utilizzato per la certificazione dei titoli ISVIM. b) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto. c) Hash: impronta crittografica univoca del titolo registrato in blockchain. d) Transazione: operazione di registrazione dell’hash del titolo sulla blockchain. e) Elenco pubblico: registro consultabile contenente i titoli rilasciati dall’ISVIM o da enti accreditati. f) Discente: persona fisica che ha completato un percorso formativo ISVIM. g) Dati personali minimizzati: dati ridotti allo stretto necessario per la finalità certificativa.

TITOLO III – NATURA DEI TITOLI REGISTRATI

Art. 4 – Natura privata delle certificazioni

  1. I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza.
  2. Non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.
  3. La registrazione in blockchain non conferisce alcun valore giuridico aggiuntivo rispetto alla natura privata del titolo.

Art. 5 – Finalità della registrazione

  1. La registrazione in blockchain ha esclusivamente finalità di: a) verifica dell’autenticità del titolo; b) prevenzione di falsificazioni; c) tracciabilità temporale; d) conservazione permanente dell’impronta crittografica.
  2. La registrazione non costituisce pubblicazione del titolo né diffusione di dati personali.

TITOLO IV – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Art. 6 – Procedura tecnica

  1. Per ogni titolo rilasciato, l’ISVIM genera un hash crittografico del documento digitale.
  2. L’hash è registrato in blockchain tramite una transazione irreversibile.
  3. L’hash non consente la ricostruzione del contenuto del titolo né l’identificazione diretta del discente.

Art. 7 – Dati registrati

  1. In blockchain è registrato esclusivamente l’hash del titolo.
  2. Non sono registrati: a) nome e cognome del discente; b) dati anagrafici; c) dati di contatto; d) contenuti del titolo; e) informazioni eccedenti la finalità certificativa.
  3. La registrazione è conforme ai principi di minimizzazione e privacy by design.

TITOLO V – VERIFICA DEI TITOLI

Art. 8 – Modalità di verifica

  1. Chiunque può verificare l’autenticità di un titolo confrontando l’hash riportato sul documento con l’hash registrato in blockchain.
  2. La verifica non consente l’accesso ai dati personali del discente.

Art. 9 – Elenco pubblico dei titoli

  1. L’ISVIM può mantenere un elenco pubblico dei titoli rilasciati, contenente informazioni minimizzate e non eccedenti.
  2. L’inserimento nell’elenco pubblico avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO VI – RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI

Art. 10 – Responsabilità dell’ISVIM

  1. L’ISVIM garantisce la correttezza della procedura di registrazione.
  2. L’ISVIM non è responsabile per: a) malfunzionamenti della rete blockchain; b) servizi di terze parti; c) interpretazioni errate della procedura di verifica; d) usi impropri dei titoli da parte dei discenti.

Art. 11 – Limitazioni

  1. La blockchain non sostituisce archivi istituzionali o registri pubblici.
  2. La registrazione non costituisce riconoscimento statale, accademico o professionale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Modifiche alla Policy

  1. L’ISVIM può modificare la presente Policy in qualsiasi momento.
  2. Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 13 – Entrata in vigore

  1. La presente Policy entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.