Policy Blockchain
POLICY BLOCKCHAIN ISVIM
ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
- La presente Policy disciplina l’utilizzo della tecnologia blockchain da parte dell’ISVIM – Istituto di Studi di Valutazione, Valorizzazione, Investimenti e Mercato Immobiliare (di seguito “ISVIM” o “Istituto”) per la certificazione dei titoli rilasciati nell’ambito del Piano Formativo.
- La Policy definisce finalità, modalità operative, limiti, responsabilità e garanzie connesse alla registrazione dei titoli in blockchain.
Art. 2 – Finalità
- L’ISVIM utilizza la tecnologia blockchain per: a) garantire autenticità, tracciabilità e verificabilità dei titoli rilasciati; b) prevenire falsificazioni, alterazioni o duplicazioni non autorizzate; c) assicurare trasparenza e affidabilità del sistema di certificazione; d) tutelare l’identità e la reputazione dell’Istituto.
- La blockchain è utilizzata esclusivamente per finalità certificative e non comporta alcuna forma di profilazione o trattamento eccedente dei dati personali.
TITOLO II – DEFINIZIONI
Art. 3 – Definizioni
Ai fini della presente Policy si intende per: a) Blockchain: registro distribuito, immutabile e verificabile, utilizzato per la certificazione dei titoli ISVIM. b) Titolo ISVIM: certificazione privata di competenza rilasciata dall’Istituto. c) Hash: impronta crittografica univoca del titolo registrato in blockchain. d) Transazione: operazione di registrazione dell’hash del titolo sulla blockchain. e) Elenco pubblico: registro consultabile contenente i titoli rilasciati dall’ISVIM o da enti accreditati. f) Discente: persona fisica che ha completato un percorso formativo ISVIM. g) Dati personali minimizzati: dati ridotti allo stretto necessario per la finalità certificativa.
TITOLO III – NATURA DEI TITOLI REGISTRATI
Art. 4 – Natura privata delle certificazioni
- I titoli ISVIM sono certificazioni private di competenza.
- Non costituiscono titoli di studio statali né abilitazioni professionali regolamentate.
- La registrazione in blockchain non conferisce alcun valore giuridico aggiuntivo rispetto alla natura privata del titolo.
Art. 5 – Finalità della registrazione
- La registrazione in blockchain ha esclusivamente finalità di: a) verifica dell’autenticità del titolo; b) prevenzione di falsificazioni; c) tracciabilità temporale; d) conservazione permanente dell’impronta crittografica.
- La registrazione non costituisce pubblicazione del titolo né diffusione di dati personali.
TITOLO IV – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Art. 6 – Procedura tecnica
- Per ogni titolo rilasciato, l’ISVIM genera un hash crittografico del documento digitale.
- L’hash è registrato in blockchain tramite una transazione irreversibile.
- L’hash non consente la ricostruzione del contenuto del titolo né l’identificazione diretta del discente.
Art. 7 – Dati registrati
- In blockchain è registrato esclusivamente l’hash del titolo.
- Non sono registrati: a) nome e cognome del discente; b) dati anagrafici; c) dati di contatto; d) contenuti del titolo; e) informazioni eccedenti la finalità certificativa.
- La registrazione è conforme ai principi di minimizzazione e privacy by design.
TITOLO V – VERIFICA DEI TITOLI
Art. 8 – Modalità di verifica
- Chiunque può verificare l’autenticità di un titolo confrontando l’hash riportato sul documento con l’hash registrato in blockchain.
- La verifica non consente l’accesso ai dati personali del discente.
Art. 9 – Elenco pubblico dei titoli
- L’ISVIM può mantenere un elenco pubblico dei titoli rilasciati, contenente informazioni minimizzate e non eccedenti.
- L’inserimento nell’elenco pubblico avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
TITOLO VI – RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI
Art. 10 – Responsabilità dell’ISVIM
- L’ISVIM garantisce la correttezza della procedura di registrazione.
- L’ISVIM non è responsabile per: a) malfunzionamenti della rete blockchain; b) servizi di terze parti; c) interpretazioni errate della procedura di verifica; d) usi impropri dei titoli da parte dei discenti.
Art. 11 – Limitazioni
- La blockchain non sostituisce archivi istituzionali o registri pubblici.
- La registrazione non costituisce riconoscimento statale, accademico o professionale.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 – Modifiche alla Policy
- L’ISVIM può modificare la presente Policy in qualsiasi momento.
- Le modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale.
Art. 13 – Entrata in vigore
- La presente Policy entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ISVIM.